sabato 30 luglio 2011

LEGGETEVI QUESTO : REGOLAMENTO DELLE FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA D.P.R. 737/81

                                                                        Art. 6.    
                                                         Sospensione dal servizio.
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione servizio nonchè il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi. Può essere inflitta nei seguenti casi: 1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali; 2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8; 3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; 4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto; 5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione; 7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati; 8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale; 9) allontanamento senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni; 10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore a cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale. La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generare della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale.

                                                                               Art. 7.
                                                                         Destituzione.
La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. La destituzione è inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) per grave abuso di autorità o di fiducia; 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati; 5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione; 6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari; 7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria. La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione dal servizio.


                                                                             Art. 8.
                                                                 Destituzione di diritto
 L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto: a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all'art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata erogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione; b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia. La destituzione di diritto è disposta con decreto del Ministro dell'interno per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per il restante personale

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