lunedì 29 agosto 2011

EROI & MANDRONISI ( ALIAS SVOGLIATI )

EROE E' QUELLO CHE A COSTO DELLA SUA VITA SALVA QUELLA DEGLI ALTRI.
COME QUELLO DESCRITTO NELL' ARTICOLO DI SEGUITO RIPORTATO:
NON SOLO ERA IN VACANZA E QUINDI FUORI SERVIZIO MA ERA GIA' LA SECONDA VOLTA CHE PRESTAVA SOCCORSO RISULTANDO DETERMINANTE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA DI ALTRE PERSONE............
http://edicola.unionesarda.it/Corrente/Articolo.aspx?Data=20110829&Categ=0&Voce=1&IdArticolo=2616932
CHE DIRE INVECE DI CHI ERA IN SERVIZIO E NONOSTANTE CIO' NON HA FATTO NULLA PER SALVARE LA VITA DI MARIAROSANNA??????
NON DOVEVA NEMMENO METTERE A RISCHIO LA SUA VITA ( COME INVECE PUO' CAPITARE A CHIUNQUE SI GETTA IN MARE PER SOCCORRERE CHI STA' ANNEGANDO )
DOVEVA SOLO FARE IL SUO LAVORO CIOE' RECARSI A CASA DI MARIAROSANNA ED ACCERTARSI DELLA SUA PRESENZA MAGARI AVVISANDOLA O PIANTONARNE L' ABITAZIONE OLTRE A FAR CONTROLLARE GLI AGGRESSORI POI DIVENUTI ASSASSINI GRAZIE ALLA INSUFFICENTE ANZI NULLA  AZIONE DI CONTRASTO EFFETTUATA DAL COMANDANTE DELLA CASERMA CHE  ANTICIPATAMENTE ERA STATO AVVISATO DA PERSONA NOTA CON GENERALITA' DEGLI AGGRESSORI E DELLA VITTIMA.......
ALTRO CHE BUTTARSI IN MARE.....QUESTO SIGNORE NEANCHE UN CAMPANELLO HA SAPUTO SUONARE E MICA SOLO UNA VOLTA SE NE E' ALTAMENTE FREGATO PER DUE GIORNI ED ANCHE I SUOI SUBORDINATI HANNO MANTENUTO LO STESSO COMPORTAMENTO LA STESSA SERA NONOSTANTE AVVISATI DEL LORO COMANDANTE E MALGRADO AVESSERO DI PERSONA CONSTATATO LA PRESENZA DI ANOMALIE IN CASA DI MARIAROSANNA.........E NONOSTANTE SIANO INDAGATI SONO ANCORA Lì AL LORO POSTO CON DIVISA E STIPENDIO PAGATO DA CHI DOVREBBERO DIFENDERE.....
UNA CONSIDERAZIONE MI SEMBRA DOVEROSA : CHE SENSO HA RISCHIARE LA VITA SE POI BASTANO TRE MELE MARCE AD INFANGARE UNA DIVISA ? DIVISA CHE E' SEMPRE STATA L' ORGOGLIO E IL SIMBOLO DELL' ESTREMO SACRIFICIO DELL' ARMA DEI CARABINIERI ????????
CHE DIRITTO HANNO QUESTI SIGNORI INADEMPIENTI AI LORO DOVERI DI INDOSSARE LA STESSA DIVISA E PERCEPIRE UNO STIPENDIO OLTRE AD AVERE LA RESPONSABILITA' SULLA SICUREZZA PUBBLICA DI UN PAESE DI 4000 ABITANTI GIA' IN PRECEDENZA INTERESSATO DAI REATI IN OGGETTO???????
SVEGLIA SILIQUA SVEGLIA QUELLO CHE E' SUCCESSO A MARIAROSANNA E' UNA VERGOGNA.......MA QUEL CHE E' PEGGIO E' IL FATTO CHE CI SONO IN QUELLA CASERMA LE STESSE PERSONE CHE HANNO PERMESSO CHE CIO' ACCADESSE...........
LE HANNO ELOGIATE , SI SONO COMPLIMENTATI CON LORO IL COLONNELLO E IL GENERALE ,MA NEL CONTEMPO CI  HANNO NASCOSTO LA VERITA' E CONTINUANO A FARLO EVITANDOCI ED EVITANDO DI DARCI SPIEGAZIONI SULL' OPERATO DI QUEI SIGNORI.
SOLO UN GIORNALISTA CORAGGIOSO, UNA VOCE FUORI DAL CORO HA DENUNCIATO LA VERITA' QUELLA CHE STA' SCRITTA AGLI ATTI DELLE INDAGINI QUELLA CHE HANNO SCRITTO I CARABINIERI STESSI NEI LORO RAPPORTI DI SERVIZIO IN DATA 13 APRILE 2010 E SU RICHIESTA DEI MAGISTRATI CHE SEGUIVANO LE INDAGINI, QUEI MAGISTRATI CHE NONOSTANTE AVEVANO LA NOTIZIA DI REATO DAVANTI AI LORO OCCHI E QUINDI IN OBBLIGO PER LEGGE ALL' AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DEI CARABINIERI STESSI HANNO ASPETTATO CHE FOSSIMO NOI FAMILIARI A FARE IL LORO LAVORO..........
ALTRO CHE RINASCITA SILIQUA QUEI SIGNORI CI VOGLIONO ZITTI E A TESTA BASSA INTENTI A PIANGERE I NOSTRI MORTI E VITE CARICHE DI SACRIFICI DISTRUTTE........
NOI NON CI PIEGHIAMO E ANDIAMO AVANTI SENZA GUARDARE IN FACCIA NESSUNO........
NE' EROI NE' MANDRONISI............
ARRIVEDERCI IN TRIBUNALE.........MA INTANTO RINFRESCATEVI LA MEMORIA..................
http://edicola.unionesarda.it/Articolo.aspx?Data=20110403&Categ=2&Voce=1&IdArticolo=2567349
http://edicola.unionesarda.it/Articolo.aspx?Data=20110403&Categ=2&Voce=1&IdArticolo=2567350
SALUTI E BUONA FORTUNA A TUTTI I CITTADINI DI SILIQUA.............
PERCHE' IERI COME OGGI VIVERE TRANQUILLI A SILIQUA E' SOLO UNA QUESTIONE DI FORTUNA.

sabato 20 agosto 2011

CODICE PENALE ARTICOLO 40 : COSA DICE LA CASSAZIONE???????? CLICCATE E LEGGETE

TANTO PER RINFRESCARE LA MEMORIA ECCOVI UN ESTRATTO DEL CODICE PENALE ARTICOLO 40 E SUCESSIVI.......
A FINE POST TROVERETE ALCUNI LINK A CUI SI ACCEDE DIRETTAMENTE CLICCANDOCI SOPRA POTRETE LEGGERE ALCUNE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN CUI VIENE SPIEGATO COSA VUOL DIRE AVERE L' OBBLIGO GIURIDICO E COME VIENE VISTO DALLA LEGGE OLTRE AD ESSERE INTERPRETATO NELLA MANIERA SEMPLICEMENTE CORRETTA ( CHE INTERESSA CHI SVOLGE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA O NE E' DELEGATO PER PROFESSIONE : MEDICI, RESPONSABILI SICUREZZA , LIBERI PROFESSIONISTI, ASSISTENTI SOCIALI, CHIUNQUE PER PROFESSIONE O PER OPERA DI VOLONTARIATO SI PONGA IN CONDIZIONE DI ASSUMERE LA RESPONSABILITA' DELLA SICUREZZA DI ALTRE PERSONE O COSE, ED INFINE MA NON PER ULTIME LE FORZE DELL' ORDINE .

BUONE LETTURA A TUTTI , ANCHE A CHI VA A LUMACHE................

Capo I: DEL REATO CONSUMATO E TENTATO

Art. 39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa
specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art. 40 Rapporto di causalita’
Nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato,
se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato,
non e’ conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.,
( QUESTO ARTICOLO NON VI RICORDA QUALCOSA??????? )Art. 41 Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il
rapporto di causalita’ fra l’azione od omissione e l’evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita’ quando sono
state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione
od omissione precedentemente commessa costituisce per se’ un reato, si
applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente
o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Art. 42 Responsabilita’ per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.
Responsabilita’ obiettiva
Nessuno puo’ essere punito per una azione od omissione preveduta dalla
legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volonta’.
Nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l’evento e’ posto altrimenti a carico
dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Art. 43 Elemento psicologico del reato
Il delitto:
e’ doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso,
che e’ il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa
dipendere l’esistenza del delitto, e’ dall’agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione;
e’ preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu’ grave di quello
voluto dall’agente;
e’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto,
non e’ voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza
o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo
articolo per i delitti, si applica altresi’ alle contravvenzioni, ogni
qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione
un qualsiasi effetto giuridico.
Art. 44 Condizione obiettiva di punibilita’
Quando, per la punibilita’ del reato, la legge richiede il verificarsi di
una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui
dipende il verificarsi della condizione, non e’ da lui voluto.
Art. 45 Caso fortuito o forza maggiore
Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza
maggiore.
Art. 46 Costringimento fisico
Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri
costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o
comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore
della violenza.
Art. 47 Errore di fatto
L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita’
dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la
punibilita’ non e’ esclusa, quando il fatto e’ preveduto dalla legge come
delitto colposo.
L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la
punibilita’ per un reato diverso.
L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita’,
quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.
Art. 48 Errore determinato dall’altrui inganno
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore
sul fatto che costituisce il reato e’ determinato dall’altrui inganno; ma,
in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha
determinata a commetterlo.
Art. 49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Non e’ punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella
supposizione erronea che esso costituisca reato.
La punibilita’ e’ altresi’ esclusa quando, per la inidoneita’ dell’azione
o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, e’ impossibile l’evento dannoso
o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto
gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita
per il reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo’ ordinare che
l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 50 Consenso dell’avente diritto
Non e’ punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della
persona che puo’ validamente disporne.
Art. 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una
norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita’, esclude
la punibilita’.
Se un fatto costituente reato e’ commesso per ordine dell’Autorita’, del
reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresi’ chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per
errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non e’ punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimita’ dell’ordine.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=38972&idstr=20
http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=38662
http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=36905
http://www.altalex.com/index.php?idnot=40414&idstr=20

giovedì 18 agosto 2011

C' E' CHI COLTIVA E CHI INVECE VA A LUMACHE..............

http://sicurezzapubblica1.wordpress.com/2011/08/18/coltivava-marijuana-in-caserma-arrestato-comandante-dellarma/

LEGGETEVI QUESTA FRESCA FRESCA...............

OGNUNO HA I SUOI HOBBY , QUELLO DELL' ARTICOLO SOPRA : COLTIVAVA LA MARIAGIOVANNA IN CASERMA.........,
QUELLO DEL NOSTRO PAESE VISTO CHE PIOVEVA IN QUEI GIORNI ( COME DA DICHIARAZIONI DI TESTIMONI A VERBALE ) " CHE FACEVA? MAGARI ERA IMPEGNATO NELLA RICERCA DELLE LUMACHE "
SPERO ALMENO CHE NE ABBIA TROVATE TANTE E CHE GLI CONTI LE APPENDICI SUPERIORI , MAGARI IMMEDESIMANDOSI CON ESSE, ED IMITANDOLE CI SI TROVI A PROPRIO AGIO............
P.S. COME LEGGERETE NELL' ARTICOLO SOPRA IL COLTIVATORE E' STATO IMMEDIATAMENTE SOSPESO MENTRE INVECE CHI NON HA EVITATO L' OMICIDIO DI MAMMA PARE SIA ANCORA AL SUO POSTO, ALMENO A NOI COSì RISULTA......
A VOI LA COSCIENZA CHE VI DICE??????????
MEDITATE GENTE MEDITATE........
MAMMA MARIAROSANNA RINGRAZIA.

PUBBLICA SICUREZZA CHE COS' E' ?????

Attribuiti i poteri speciali ai sindaci in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica.
E' quanto prevede il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186.
Con questo provvedimento i Sindaci vedranno ampliati i loro poteri di intervento, prevenzione e contrasto, un ruolo da protagonisti per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado quali: lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio ed i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcol; le situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato; l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili; l'abusivismo commerciale e l'illecita occupazione di suolo pubblico; i comportamenti, come la prostituzione in strada e l'accattonaggio molesto che offendono la pubblica decenza e turbano gravemente l'utilizzo di spazi pubblici, è una sinergia sul territorio tra strutture di polizia, prefetti e sindaci.
I sindaci potranno utilizzare questi nuovi poteri per difendere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, a settembre sarà firmato un protocollo di intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per utilizzare il fondo 2009 di 100 milioni di euro per finanziare gli interventi sulla sicurezza urbana. Per quanto riguarda la questione ICI entro aprile 2009 il saldo sarà effettuato a tutti i comuni.
MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 5 agosto 2008
Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.
(GU n. 186 del 9-8-2008)
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana»;

Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformita' su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:
Art. 1.
Incolumita' pubblica e sicurezza urbana

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 2.
Interventi del sindaco

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilita' e determinano lo scadimento della qualita' urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilita' o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalita' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro: Maroni
Autorità di pubblica sicurezza
Nell'ordinamento amministrativo italiano, secondo l'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni (e, ora, anche delle regioni), nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

Missione dell'autorità di pubblica sicurezza è dunque quella di garantire le condizioni di pace sociale, prevenendo i fattori che potenzialmente la minacciano ed eliminando gli stati di turbativa già in atto.

L'autorità di pubblica sicurezza è nazionale, provinciale e locale:

le attribuzioni dell'autorità nazionale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Ministro dell'interno, al quale l'art. 1 della legge 121/1981 ha attribuito la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore;
le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo (il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia negli altri comuni) o, in mancanza, dal sindaco in qualità di ufficiale del Governo.

Amministrazione della pubblica sicurezza
L'art. 2 della legge 121/1981 prevede che il Ministro dell'interno espleti i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,. Questa, secondo l'art. 3 della stessa legge, è costituita:

dal personale del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici, istituti e reparti in cui lo stesso si articola;
dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal personale da esse dipendente;
dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
dagli ufficiali di pubblica sicurezza e dagli agenti di pubblica sicurezza che operano sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
Il prefetto dipende gerarchicamente da Ministro dell'interno, in via diretta, mentre il questore dipende al contempo dal prefetto e dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, il quale è preposto al Dipartimento della pubblica sicurezza e dipende dal Ministro.

Il sindaco, quando opera come autorità locale di pubblica sicurezza, dipende funzionalmente dal prefetto e del questore. Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato nei comuni dove non vi è un commissariato, sospendendo la competenza del sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza.

Regioni a statuto speciale
Nelle regioni a statuto speciale il sistema delle autorità di pubblica sicurezza sopra illustrato presenta delle variazioni, in relazioni alle particolari competenze degli organi regionali.

In Trentino-Alto Adige, dove non vi sono i prefetti, i presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza devolvono al prefetto sono affidate ai questori (art. 20 dello Statuto regionale).

Nella Valle d'Aosta, dove la provincia è stata soppressa e non vi è quindi un prefetto, il Presidente della Regione per delegazione del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico (art. 44 dello Statuto regionale).

In Sicilia al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può anche chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza (art. 31 dello Statuto regionale).

In Sardegna il Governo può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. In tal caso, queste sono esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che, a tale scopo, può richiedere l'impiego delle forze armate (art. 49 dello Statuto regionale)

Nessuna attribuzione in ordine alla pubblica sicurezza spetta invece alla Regione Friuli-Venezia Giulia.