giovedì 18 agosto 2011

PUBBLICA SICUREZZA CHE COS' E' ?????

Attribuiti i poteri speciali ai sindaci in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica.
E' quanto prevede il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186.
Con questo provvedimento i Sindaci vedranno ampliati i loro poteri di intervento, prevenzione e contrasto, un ruolo da protagonisti per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado quali: lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio ed i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcol; le situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato; l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili; l'abusivismo commerciale e l'illecita occupazione di suolo pubblico; i comportamenti, come la prostituzione in strada e l'accattonaggio molesto che offendono la pubblica decenza e turbano gravemente l'utilizzo di spazi pubblici, è una sinergia sul territorio tra strutture di polizia, prefetti e sindaci.
I sindaci potranno utilizzare questi nuovi poteri per difendere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, a settembre sarà firmato un protocollo di intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per utilizzare il fondo 2009 di 100 milioni di euro per finanziare gli interventi sulla sicurezza urbana. Per quanto riguarda la questione ICI entro aprile 2009 il saldo sarà effettuato a tutti i comuni.
MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 5 agosto 2008
Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.
(GU n. 186 del 9-8-2008)
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana»;

Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformita' su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:
Art. 1.
Incolumita' pubblica e sicurezza urbana

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 2.
Interventi del sindaco

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilita' e determinano lo scadimento della qualita' urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilita' o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalita' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro: Maroni
Autorità di pubblica sicurezza
Nell'ordinamento amministrativo italiano, secondo l'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni (e, ora, anche delle regioni), nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

Missione dell'autorità di pubblica sicurezza è dunque quella di garantire le condizioni di pace sociale, prevenendo i fattori che potenzialmente la minacciano ed eliminando gli stati di turbativa già in atto.

L'autorità di pubblica sicurezza è nazionale, provinciale e locale:

le attribuzioni dell'autorità nazionale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Ministro dell'interno, al quale l'art. 1 della legge 121/1981 ha attribuito la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore;
le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo (il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia negli altri comuni) o, in mancanza, dal sindaco in qualità di ufficiale del Governo.

Amministrazione della pubblica sicurezza
L'art. 2 della legge 121/1981 prevede che il Ministro dell'interno espleti i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,. Questa, secondo l'art. 3 della stessa legge, è costituita:

dal personale del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici, istituti e reparti in cui lo stesso si articola;
dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal personale da esse dipendente;
dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
dagli ufficiali di pubblica sicurezza e dagli agenti di pubblica sicurezza che operano sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
Il prefetto dipende gerarchicamente da Ministro dell'interno, in via diretta, mentre il questore dipende al contempo dal prefetto e dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, il quale è preposto al Dipartimento della pubblica sicurezza e dipende dal Ministro.

Il sindaco, quando opera come autorità locale di pubblica sicurezza, dipende funzionalmente dal prefetto e del questore. Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato nei comuni dove non vi è un commissariato, sospendendo la competenza del sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza.

Regioni a statuto speciale
Nelle regioni a statuto speciale il sistema delle autorità di pubblica sicurezza sopra illustrato presenta delle variazioni, in relazioni alle particolari competenze degli organi regionali.

In Trentino-Alto Adige, dove non vi sono i prefetti, i presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza devolvono al prefetto sono affidate ai questori (art. 20 dello Statuto regionale).

Nella Valle d'Aosta, dove la provincia è stata soppressa e non vi è quindi un prefetto, il Presidente della Regione per delegazione del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico (art. 44 dello Statuto regionale).

In Sicilia al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può anche chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza (art. 31 dello Statuto regionale).

In Sardegna il Governo può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. In tal caso, queste sono esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che, a tale scopo, può richiedere l'impiego delle forze armate (art. 49 dello Statuto regionale)

Nessuna attribuzione in ordine alla pubblica sicurezza spetta invece alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

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