sabato 20 agosto 2011

CODICE PENALE ARTICOLO 40 : COSA DICE LA CASSAZIONE???????? CLICCATE E LEGGETE

TANTO PER RINFRESCARE LA MEMORIA ECCOVI UN ESTRATTO DEL CODICE PENALE ARTICOLO 40 E SUCESSIVI.......
A FINE POST TROVERETE ALCUNI LINK A CUI SI ACCEDE DIRETTAMENTE CLICCANDOCI SOPRA POTRETE LEGGERE ALCUNE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN CUI VIENE SPIEGATO COSA VUOL DIRE AVERE L' OBBLIGO GIURIDICO E COME VIENE VISTO DALLA LEGGE OLTRE AD ESSERE INTERPRETATO NELLA MANIERA SEMPLICEMENTE CORRETTA ( CHE INTERESSA CHI SVOLGE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA O NE E' DELEGATO PER PROFESSIONE : MEDICI, RESPONSABILI SICUREZZA , LIBERI PROFESSIONISTI, ASSISTENTI SOCIALI, CHIUNQUE PER PROFESSIONE O PER OPERA DI VOLONTARIATO SI PONGA IN CONDIZIONE DI ASSUMERE LA RESPONSABILITA' DELLA SICUREZZA DI ALTRE PERSONE O COSE, ED INFINE MA NON PER ULTIME LE FORZE DELL' ORDINE .

BUONE LETTURA A TUTTI , ANCHE A CHI VA A LUMACHE................

Capo I: DEL REATO CONSUMATO E TENTATO

Art. 39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa
specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art. 40 Rapporto di causalita’
Nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato,
se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato,
non e’ conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.,
( QUESTO ARTICOLO NON VI RICORDA QUALCOSA??????? )Art. 41 Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il
rapporto di causalita’ fra l’azione od omissione e l’evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita’ quando sono
state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione
od omissione precedentemente commessa costituisce per se’ un reato, si
applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente
o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Art. 42 Responsabilita’ per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.
Responsabilita’ obiettiva
Nessuno puo’ essere punito per una azione od omissione preveduta dalla
legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volonta’.
Nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l’evento e’ posto altrimenti a carico
dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Art. 43 Elemento psicologico del reato
Il delitto:
e’ doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso,
che e’ il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa
dipendere l’esistenza del delitto, e’ dall’agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione;
e’ preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu’ grave di quello
voluto dall’agente;
e’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto,
non e’ voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza
o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo
articolo per i delitti, si applica altresi’ alle contravvenzioni, ogni
qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione
un qualsiasi effetto giuridico.
Art. 44 Condizione obiettiva di punibilita’
Quando, per la punibilita’ del reato, la legge richiede il verificarsi di
una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui
dipende il verificarsi della condizione, non e’ da lui voluto.
Art. 45 Caso fortuito o forza maggiore
Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza
maggiore.
Art. 46 Costringimento fisico
Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri
costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o
comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore
della violenza.
Art. 47 Errore di fatto
L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita’
dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la
punibilita’ non e’ esclusa, quando il fatto e’ preveduto dalla legge come
delitto colposo.
L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la
punibilita’ per un reato diverso.
L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita’,
quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.
Art. 48 Errore determinato dall’altrui inganno
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore
sul fatto che costituisce il reato e’ determinato dall’altrui inganno; ma,
in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha
determinata a commetterlo.
Art. 49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Non e’ punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella
supposizione erronea che esso costituisca reato.
La punibilita’ e’ altresi’ esclusa quando, per la inidoneita’ dell’azione
o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, e’ impossibile l’evento dannoso
o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto
gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita
per il reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo’ ordinare che
l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 50 Consenso dell’avente diritto
Non e’ punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della
persona che puo’ validamente disporne.
Art. 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una
norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita’, esclude
la punibilita’.
Se un fatto costituente reato e’ commesso per ordine dell’Autorita’, del
reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresi’ chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per
errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non e’ punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimita’ dell’ordine.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=38972&idstr=20
http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=38662
http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=36905
http://www.altalex.com/index.php?idnot=40414&idstr=20

Nessun commento:

Posta un commento